Inapplicabilità delle maggiorazioni di cui all’art. 72 L. 689/1981 in caso di violazioni al Codice della Strada

Come confermato da unanime orientamento giurisprudenziale (ex pluribus Sent. Cass. Civ. n. 3701/2007) e dall’Avvocatura generale dello Stato con parere n. 328804 P del 31.07.2013 Sez. IV, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata si applica l’art. 203 comma 3 C.d.s. che, in deroga alla L. 689/1981, art.27, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 % .

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